Cass. civ. n. 3737 del 8 febbraio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE


Responsabilità per i danni causati da cani randagi - Legittimazione passiva dell'ente cui la legge regionale attribuisce il compito della loro cattura e custodia - Fattispecie.


La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ASL, alle quali la l.r. Campania n. 16 del 2001, "ratione temporis" vigente, demandava l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Legge 14/08/1991 num. 291
Legge Reg. Campania del 2001 num. 16 art. 5

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