Cass. civ. n. 3742 del 09 febbraio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Fondo patrimoniale - Ipoteca in presenza delle condizioni di cui all'art. 169 c.c. - Espropriabilità ai sensi dell'art. 2808 c.c. - Limiti di cui all'art 170 c.c. - Esclusione.


In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1652 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 169
Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2808

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