Cass. civ. n. 3742 del 9 febbraio 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Fondo patrimoniale - Ipoteca in presenza delle condizioni di cui all'art. 169 c.c. - Espropriabilità ai sensi dell'art. 2808 c.c. - Limiti di cui all'art 170 c.c. - Esclusione.
In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 169
Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2808