Cass. civ. n. 3746 del 8 febbraio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE
Immobile acquistato dal debitore esecutato con riserva di proprietà - Titolarità in capo allo stesso - Pagamento del prezzo - Necessità - Onere della prova - A carico del creditore procedente - Carenza di titolarità dominicale - Rilievo officioso da parte del giudice dell’esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.
Il creditore che agisca esecutivamente su un bene acquistato dal debitore con riserva della proprietà è tenuto a provare l'avvenuto pagamento del prezzo, al quale soltanto è subordinato l'effetto traslativo; in mancanza, il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'evidenza del titolo e della relativa opponibilità, deve rilevare anche d'ufficio l'assenza della titolarità dominicale che legittima la vendita in danno del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato l'aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata, siccome gravato da patto di riservato dominio trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1523
Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 587
Cod. Proc. Civ. art. 567 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.