Cass. civ. n. 3747 del 08 febbraio 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati - Personale trasferito - Art. 2112 c.c. - Applicabilità - Necessario trasferimento di azienda - Esclusione.


In tema di trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati, al personale trasferito è applicabile la tutela prevista dall'art. 2112 c.c., dovendosi escludere, in forza del richiamo di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che la stessa richieda una vicenda traslativa di un'azienda in senso tecnico - purché il passaggio dei dipendenti sia effettivo - senza che ciò comporti garanzia di continuità del rapporto di lavoro dall'amministrazione pubblica al nuovo soggetto giuridico.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9318 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2112
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

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