Cass. civ. n. 4497 del 9 ottobre 1978

Testo massima n. 1


Al fine dell'esperimento della denuncia di nuova opera, ai sensi e nei casi di cui all'art. 1171 c.c., il proprietario del fondo nel quale l'opera sia stata intrapresa, ancorché non possessore, deve presumersi autore della medesima, fino a che non provi che sia stata da altri compiuta.

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