Cass. civ. n. 12314 del 18 novembre 1992
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili azioni di nunciazione allorché il comportamento perseguito non si ricolleghi a provvedimenti che esprimono la potestà deliberativa dell'amministrazione stessa, come nel caso in cui risulti oggetto di una mera comunicazione all'interessato da parte dell'ufficio competente, ma privo della suddetta potestà, o allorché, pur in presenza di un collegamento siffatto, la situazione di pericolo denunciata non derivi dall'attività in sé, ma dalle sue modalità di realizzazione in violazione delle regole poste dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia dei diritti altrui.
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