Cass. civ. n. 10403 del 30 luglio 2001

Testo massima n. 1


La denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c., prevista nel titolo IX del libro III del codice civile, proponibile dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore, il quale abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio albero o altra cosa derivi pericolo di grave danno al bene che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, al fine di ottenere, secondo le circostanze, dall'autorità giudiziaria che si provveda per ovviare il pericolo, è istituto diverso dall'azione ex art. 1170, contemplata nel precedente titolo VIII dello stesso codice, ed in virtù della quale che è molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili può chiedere la manutenzione del possesso medesimo; detta diversità si riverbera anche sui termini entro i quali le rispettive azioni possono essere esercitate: la prima entro l'ordinario termine prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c., mentre per l'azione di manutenzione il termine previsto è di un anno dalla turbativa.

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