Cass. pen. n. 37632 del 9 ottobre 2025

Testo massima n. 1


SENTENZA - REDAZIONE


Redazione e pubblicazione contestuale di motivazione e dispositivo - Contrasto tra le due parti della sentenza - Prevalenza del contenuto del dispositivo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


Il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo, nel caso in cui contrasti con la motivazione, non è applicabile ove quest'ultima sia contestuale, posto che, in presenza di un unico documento intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio, è impossibile accertare la reale volontà del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di appello, che aveva risolto il contrasto tra il dispositivo della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto le attenuanti generiche, e la contestuale motivazione, che aveva ritenuto configurabile l'ipotesi attenuata del delitto di evasione di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., facendo prevalere il contenuto del dispositivo).

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 2

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Conformi: Cass. pen. n. 2695/1999

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