Cass. civ. n. 3764 del 08 febbraio 2023
Testo massima n. 1
PROPRIETA' - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO Atto emulativo - Configurabilità - Lesione di un diritto altrui - Accertamento da parte del giudice di merito - Necessità.
Un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 833