Cass. civ. n. 11221 del 13 novembre 1997
Testo massima n. 1
Qualora la fase sommaria del giudizio di nunciazione si chiuda con un provvedimento di rimessione delle parti dinanzi al tribunale, quale giudice competente per valore, il contenuto ed i limiti della domanda di merito vanno determinati con esclusivo riferimento all'atto di citazione in riassunzione, senza tener conto della causa petendi - eventualmente diversa - adombrata nella fase sommaria.