Cass. pen. n. 45864 del 15 ottobre 2014

Testo massima n. 1


Il delitto di collusione previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, introduce una deroga al generale principio stabilito dall'art. 115 cod.pen., secondo cui l'accordo o l'istigazione alla commissione di un reato non sono di per sè punibili se non seguiti dalla effettiva commissione dello stesso, alla quale consegue non solo l'attribuzione di rilevanza penale al semplice accordo tra il finanziere e l'estraneo diretto alla commissione di un reato di frode fiscale, ma anche la punibilità dell'intesa collusiva mirata all'attuazione della frode fiscale mediante la commissione di illeciti finanziari penalmente irrilevanti, ovvero mediante comportamenti diretti ad eludere o sviare le attività di accertamento e controllo della polizia tributaria.

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