Cass. civ. n. 3772 del 14 febbraio 2025
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO
Difetto di una condizione dell'azione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
La mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, quale questione attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o superamento dei limiti esterni della giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 362 c.p.c. avverso la decisione del Consiglio di Stato che, dopo aver riconosciuto, contrariamente alla decisione di primo grado, la legittimazione ad agire della ricorrente, ha respinto nel merito la pretesa ex art. 105 c.p.a.).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 105
Costituzione art. 111 com. 8