Cass. civ. n. 378 del 5 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE


Nullità del rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato per mancata adozione del documento di valutazione dei rischi - Conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Esclusione - Effetti sul rapporto previdenziale - Applicabilità dell'art. 2126 c.c.


In tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., ma una nullità cui consegue, in assenza di diversa previsione di legge, l'effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell'art. 2126 c.c., cosicché deve escludersi la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 34 com. 3
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 13 com. 1
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 14
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 20 com. 2
Cod. Civ. art. 1419 com. 2
Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

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