Cass. pen. n. 37802 del 8 ottobre 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
Causa di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. - Reato continuato - Applicabilità al reato continuato - Limiti - Ragioni.
La causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, prevista dall'art. 344-bis cod. proc. pen., trova applicazione anche con riguardo al continuato, nel caso in cui talune delle condotte siano commesse dopo l'1 gennaio 2020 e limitatamente ad esse, stante la reciproca autonomia dei diversi segmenti di condotte posti in continuazione e la mancanza di una specifica disposizione che, come previsto per la prescrizione dal disposto dell'art. 158, comma primo, cod. pen., fissi la decorrenza del termine dal giorno in cui cessa la continuazione.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. A)
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 3
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 5