Cass. pen. n. 37847 del 15 giugno 2023

Testo massima n. 1


Il delitto di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dall'essere l'animale di proprietà altrui, in ragione della clausola di salvezza contenuta nell'art. 638, comma primo, cod. pen., con conseguente legittimazione del proprietario dello stesso a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da reato.

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 544 bis
Cod. Pen. art. 638

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Precedenti: Cass. pen. n. 36059/2004

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