Cass. pen. n. 37985 del 03 luglio 2023

Testo massima n. 1


GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - Emissione di ordinanza di custodia cautelare - Successiva assunzione delle prove nell’incidente probatorio - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.


Non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice chiamato all'assunzione delle prove nell'incidente probatorio la circostanza che egli abbia emesso, nell'ambito del medesimo procedimento, ordinanza applicativa di una misura cautelare nei confronti della persona sottoposta ad indagini, atteso che nell'attività processuale da compiere manca qualsivoglia connotazione decisoria implicante una valutazione delibativa sulla fondatezza dell'accusa.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 18887 del 2001

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. G)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST.
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 24 com. 2
Costituzione art. 111

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