Cass. pen. n. 37998 del 23 ottobre 2025

Testo massima n. 1


UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE


Mancata contestazione della recidiva - Declaratoria di nullità - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.


È affetta da abnormità, sia sotto il profilo strutturale, sia sotto quello funzionale, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della mancata contestazione della recidiva, atteso che tale disposizione è riferita alla sola violazione dell'art. 417, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ovvero all'enunciazione, in forma chiara e precisa, dell'imputazione. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che giustifica la medesima conclusione l'inquadramento del provvedimento giudiziale in oggetto nell'alveo applicativo dell'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., afferente al caso di omessa contestazione di circostanze aggravanti emergenti dagli atti, posto che la contestazione della recidiva rientra nel potere discrezionale e non sindacabile del pubblico ministero).

Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 com. 1 lett. B)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522 com. 2
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1
Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. pen. n. 31446/2008

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