Cass. pen. n. 4060 del 23 novembre 1992

Testo massima n. 1


In caso di revoca della liberazione condizionale, la determinazione della residua pena da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la n. 282 del 1989, va effettuata avendo riguardo al periodo trascorso dall'inizio dell'esperimento alla data della violazione che ha dato causa alla revoca, e non anche all'ulteriore periodo intercorso fra detta data e l'adozione formale del provvedimento di revoca.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE