Cass. civ. n. 3812 del 08 febbraio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Opposizione - Giudicato - Impugnazione della sola statuizione sulle spese processuali - "Ius superveniens" - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Rilevanza ai fini della decisione sulle spese - Sussistenza.


Se la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 26283 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 323
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 PENDENTE
Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis PENDENTE
Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

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