Cass. pen. n. 38125 del 11 luglio 2023
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO
Modifiche introdotte dal d.l. n. 76 del 2020 - Violazione di norme regolamentari, generali e astratte e dell'art. 97 Cost. - "Abolitio criminis" - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'"abolitio criminis" delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la concessione al pregresso contraente della c.d. "proroga tecnica" del servizio di gestione dei parcheggi di un comune, onde consentirgli di perfezionare adempimenti indispensabili per la partecipazione alla gara per l'affidamento del nuovo contratto, non avesse integrato la violazione di alcuna specifica regola di condotta prevista dalla legge).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Costituzione art. 97 CORTE COST.
Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 23 CORTE COST.
Legge 11/09/2020 num. 120 art. 1
Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 125
Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 16