Cass. pen. n. 38167 del 7 novembre 2025

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE


Ordine europeo di indagine – Procedure di acquisizione della prova seguite dall'autorità giudiziaria straniera - Sindacato del giudice italiano - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Ragioni.


In tema di ordine europeo di indagine, ai fini dell'utilizzabilità degli atti trasmessi, il giudice italiano non può sindacare la legittimità delle procedure di acquisizione della prova seguite dall'autorità giudiziaria straniera e dei provvedimenti dalla stessa adottati a tale scopo, in quanto l'art. 14 della direttiva 2014/41/UE fornisce precise indicazioni per ritenere che le questioni concernenti la scelta, da parte di quest'ultima, di riconoscere ed eseguire la richiesta siano deducibili esclusivamente nello Stato di esecuzione, salvo il caso di violazione dei diritti fondamentali. (Fattispecie in tema di comunicazioni scambiate mediante criptofonini già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa).

Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 78
Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 4
Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 6
Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 10
Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14
Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 1
Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 2
Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 27
Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 30
Decreto Legisl. 21/06/2017 num. 108 art. 35

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Precedenti: Cass. pen. n. 2173/2017

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