Cass. pen. n. 17019 del 10 aprile 2003

Testo massima n. 1


L'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in applicazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, non estingue anche la misura di sicurezza della libertà vigilata, eventualmente disposta con la sentenza, in quanto l'esito positivo della misura alternativa alla detenzione non comporta l'automatico venire meno della pericolosità sociale del condannato.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi