Cass. pen. n. 4600 del 30 gennaio 2003

Testo massima n. 1


In tema di libertà vigilata, la ritenuta persistenza, in sede di riesame, ai sensi dell'art. 208 c.p., della pericolosità del soggetto che vi è sottoposto comporta solo il prolungamento della misura di sicurezza, ma non può determinarne l'aggravamento (nella specie intervenuto con l'assegnazione a una casa di lavoro) in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, tale non potendo qualificarsi né lo stato di latitanza, in sè e per sè considerato — a meno che non abbia influito direttamente sulla regolare esecuzione della misura — né l'applicazione di una misura di prevenzione, né un'eventuale condanna sopravvenuta, ove essa si riferisca a reati commessi precedentemente all'esecuzione della libertà vigilata.

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