Cass. pen. n. 38260 del 8 ottobre 2025

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE


Delitti non previsti dall'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Intercettazioni mediante captatore informatico - Esecuzione nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. - Oneri motivazionali - Indicazione - Fattispecie.


In tema di intercettazioni, il decreto autorizzativo di operazioni da effettuarsi con captatore informatico, relativo a reati diversi da quelli previsti dall'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve indicare i luoghi di privata dimora suscettibili di captazione, le ragioni per cui si ritiene fondatamente che vi si stia svolgendo l'attività criminosa e i tempi di attivazione del microfono, essendo, invece, irrilevante l'inserimento di ulteriori condizioni eccedenti i limiti normativamente previsti, la cui violazione non inficia, pertanto, l'utilizzabilità dei risultati dell'attività captativa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili le captazioni effettuate nell'abitazione di un indagato, valutando prive di effetti le condizioni afferenti alla predeterminazione dei frangenti e delle modalità dell'azione criminosa, inserite nel decreto autorizzativo, valutate eccentriche rispetto ai limiti legislativamente stabiliti).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 614 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST.

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