Cass. pen. n. 38317 del 12 settembre 2025
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Tutela dei terzi titolari di un diritto di credito - Requisito della buona fede - Applicabilità ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Sussistenza - Ragioni.
In tema di misure di prevenzione, il requisito della buona fede del terzo, quale condizione necessaria per rendere opponibile il suo diritto alla confisca, sebbene introdotto dal d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, e poi, nella forma attuale, dall'art. 52 d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, costituisce presupposto indispensabile anche per la tutela dei crediti sorti anteriormente, nella vigenza della legge 31 maggio 1965, n. 575. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il contesto normativo di riferimento non è coperto dal principio di irretroattività della legge penale, in quanto le misure di prevenzione patrimoniale hanno natura ripristinatoria e preventiva, e non sanzionatoria).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Costituzione art. 25
Cod. Pen. art. 200 CORTE COST.
Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 com. 1 lett. B CORTE COST.
Legge 17/10/2017 num. 161 CORTE COST.
Decreto Legge 04/02/2010 num. 4
Legge 31/03/2010 num. 50