Cass. civ. n. 3881 del 28 giugno 1985
Testo massima n. 1
Qualora il metodo adottato da un imprenditore, per realizzare determinati prodotti od applicazioni in favore dei clienti (nella specie, trattamenti estetici di protesi capillare), manchi di esclusività e segretezza, il contratto di cessione di tale metodo (cosiddetta cessione di know how) resta privo di un oggetto economicamente apprezzabile, ove si esaurisca nella mera enunciazione astratta delle cognizioni del cedente, non anche nel diverso caso in cui preveda una assistenza del cessionario, per la sicura e facile attuazione concreta di dette cognizioni mediante l'utilizzazione dell'esperienza del cedente stesso, stante la rilevanza patrimoniale di un siffatto apporto.
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