14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9890 del 14 settembre 1994
Testo massima n. 1
Ai fini del delitto di peculato, di cui all’art. 314 c.p., il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientri nella specifica competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, in quanto le «ragioni di ufficio o di servizio» hanno come unico riferimento un rapporto, fondato anche sulla prassi, o su consuetudini invalse in un determinato ufficio, che consenta ai soggetti indicati negli artt. 357 e 358 c.p. di inserirsi di fatto nel maneggio o della disponibilità materiale della cosa, trovando nella loro pubblica funzione o servizio anche la sola occasione per un tale comportamento.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
In tema di peculato, il requisito dell’appartenenza del denaro deve essere ricavato non già dalla modalità di gestione di esso, bensì dalla sua destinazione a finalità pubbliche.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]