Cass. pen. n. 10797 del 20 ottobre 2000
Testo massima n. 1
L'oggetto giuridico del delitto di peculato si identifica con la tutela del patrimonio della pubblica amministrazione da quanti sottraggono o pongano a profitto proprio o di altri denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui sono in possesso per ragione del loro ufficio o servizio. La norma penale presuppone, quindi, che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o ne abbiano uno talmente esiguo che l'azione compiuta non configuri lesione alcuna dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. (Nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso dell'imputato che, in sede di merito, era stato ritenuto responsabile di essersi appropriato tre bossoli provenienti da cartucce della pubblica amministrazione, esplose nel corso delle prescritte esercitazioni di tiro delle forze di polizia).
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