Cass. pen. n. 38691 del 6 ottobre 2009

Testo massima n. 1


Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del danaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 c.p. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. (Fattispecie nella quale il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell'ente, per soddisfare un proprio diritto di credito, vantato nei confronti di quest'ultimo, ricorrendo a una sorta di autoliquidazione).

Testo massima n. 2


In tema di peculato, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322 ter, comma primo c.p., può essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non anche per il profitto del reato.

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