Cass. pen. n. 38425 del 29 ottobre 2025
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - INFANTICIDIO
Abbandono materiale e morale - Criteri di individuazione - Fattispecie.
L'integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva assolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'esclusione della sussistenza di una situazione di abbandono materiale e morale, poiché l'agente conviveva con un'amica, aveva frequenti contatti con il padre, era seguita dai servizi sociali, ed aveva con sé altri due bambini, nati dall'unione con un altro uomo, sempre presente e disponibile a prendersene cura).
Riferimenti normativi
Cod. Pen. art. 575
Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1
Cod. Pen. art. 578 CORTE COST.