Cass. pen. n. 38442 del 13 settembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Imputato detenuto al momento della proposizione del gravame - Onere formale previsto dal novellato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per la notifica del decreto di citazione - Applicabilità – Esclusione - Ragioni.


In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 33355 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

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