Cass. civ. n. 3846 del 8 febbraio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE


Oggetto - Accertamento della proprietà o di altro diritto reale del terzo - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Efficacia endoprocedimentale della decisione - Sussistenza.


Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

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Precedenti: Cass. civ. n. 8426/2011

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