Cass. pen. n. 38464 del 23 giugno 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Rapporto di lavoro - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.
La definizione di "lavoratore" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiede lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è più ampia di quella prevista dall'art. 3 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che si riferiva, invece, al "lavoratore subordinato" e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626), sicchè, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel citato d.lgs. n. 81 del 2008, rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa, anche eventualmente a titolo di favore, nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore. (Fattispecie relativa a infortunio sul luogo di lavoro causato dall'imprudente avviamento del motore di un veicolo da parte di un lavoratore, che, pur non risultando formalmente assunto, era addetto in modo stabile e abituale all'espletamento di mansioni tipiche dell'impresa).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
DPR 27/04/1955 num. 547 art. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2 com. 1 lett. A
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 com. 1 lett. A