Cass. pen. n. 38487 del 06 luglio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI - Proscioglimento in grado di appello per prescrizione del reato - Reato ritenuto prescritto già in primo grado - Omessa revoca delle statuizioni civili - Ricorso per cassazione proposto dall'imputato per ottenere l'assoluzione nel merito - Mancata specifica impugnazione delle statuizioni civili - Estensione degli effetti dell'impugnazione penale ai fini civili ex art. 574 cod. proc. pen. - Insussistenza - Conseguenze sul piano della valutazione di ammissibilità del ricorso.
In caso di sentenza pronunziata in grado di appello che prosciolga l'imputato per prescrizione del reato, già maturata in primo grado, senza revocare le statuizioni civili, il ricorso per cassazione del predetto, volto a ottenere l'assoluzione nel merito e non contenente specifiche doglianze afferenti alle statuizioni civili, deve intendersi proposto ai soli fini penali, non trovando applicazione la previsione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'eventuale conferma delle anzidette statuizioni non dipende dalla decisione assunta ai fini penali, specificamente impugnata, sicché, nel decidere sull'ammissibilità del ricorso, è preclusa alla Corte di cassazione ogni valutazione delle stesse.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.