Cass. civ. n. 3856 del 08 febbraio 2023

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno patrimoniale da incapacità lavorativa - Titolare di impresa familiare - Detrazione della quota spettante al familiare partecipante all’impresa - Necessità - Fondamento.


Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa in favore del titolare di un'impresa familiare, dall'utile prodotto dalla stessa va detratta la quota spettante al familiare collaboratore, non potendo quest'ultima qualificarsi come costo nella determinazione del reddito dell'impresa medesima.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 40937 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 230 bis
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 137

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