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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28431 del 1 luglio 2013

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28431 del 1 luglio 2013

Testo massima n. 1

La concussione per costrizione, quale ora prevista come unica figura di concussione dall’art. 317 c.p., a seguito della creazione della nuova figura di reato di cui all’art. 319 quater c.p. [ induzione indebita a dare o promettere utilità ], nella quale è stata trasfusa l’ipotesi della concussione per induzione, originariamente compresa nelle previsioni del citato art. 317 c.p., deve ritenersi ravvisabile ogni qual volta il pubblico ufficiale ponga in essere condotte di minaccia o intimidazione, quali concretizzatisi, in genere, nella prospettazione di un male ingiusto che vada ad incidere in misura grave sulla volontà del soggetto passivo, mettendolo di fronte ad una drammatica alternativa e determinandolo, in tal modo, ad effettuare la dazione o la promessa indebite. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata riconosciuta la sussistenza della concussione per costrizione in un caso in cui l’agente, impiegato presso un’agenzia delle entrate, aveva ottenuto la indebita dazione di danaro a fronte della minaccia di una “persecuzione fiscale” alla quale, altrimenti, il soggetto passivo avrebbe potuto essere sottoposto, sulla base di un esposto anonimo relativo ad asserite inadempienze fiscali di cui egli si sarebbe reso responsabile ].

Testo massima n. 1

Le condotte di costrizione e di induzione – che costituiscono l’elemento oggettivo rispettivamente dei delitti di cui gli artt. 319 quater e 317 c.p., a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2012 – non sono strutturalmente diverse da quelle che integravano la previgente unica fattispecie di concussione e si differenziano in relazione al mezzo usato dal pubblico agente per conseguire la dazione o la promessa di utilità; in particolare, la costrizione consiste in una minaccia o intimidazione, concretantesi in genere nella prospettazione di un male ingiusto, che va ad incidere in misura grave sulla volontà del soggetto passivo, l’induzione, invece, in forme più blande di pressione, caratterizzate da profili di persuasione, suggestione e fraudolenza. [ In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nei confronti di un impiegato dell’agenzia delle entrate che, prospettando al titolare di un’attività commerciale la sottoposizione a controlli fiscali prolungati nel tempo, si era fatto consegnare una somma di denaro ].

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