Cass. civ. n. 3870 del 12 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Riscossione di crediti a mezzo ruolo ex d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizioni esecutive non recuperatorie - Legittimazione passiva esclusiva dell’agente della riscossione - Sussistenza - Azione proposta nei soli confronti dell'ente creditore - Inammissibilità - Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.


In tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non "recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell'ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario cd. sostanziale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29798 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

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