Cass. pen. n. 38713 del 12 settembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - CASI - Richiesta – Mancata impugnazione dell’ordinanza di rigetto ex art. 507 cod. proc. pen. – Preclusione – Insussistenza – Ragioni.


La mancata impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, presentata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non preclude la successiva richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello, atteso che gli strumenti di integrazione, previsti rispettivamente dall'art. 507 e dall'art. 603 cod. proc. pen. e che consentono l'esercizio di poteri ufficiosi, non sono tra loro "collegati", potendo il giudice di ogni grado valutare la completezza del quadro probatorio disponibile.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 51740 del 2013

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

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