Cass. pen. n. 38755 del 14 luglio 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Offese attraverso l’uso di “facebook” - Titolarità dell’indirizzo IP - Accertamento tecnico - Necessità - Esclusione - Condizioni.


Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo "facebook" sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 7220 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

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