Cass. pen. n. 38772 del 23 giugno 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Indagato o imputato detenuto o internato – Diritto di presenziare alla celebrazione dell'udienza camerale - Sussistenza - Mancata traduzione o partecipazione a distanza - Nullità assoluta e insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo - Sussistenza - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.


Nel procedimento camerale di appello avverso le misure cautelari personali sussiste il diritto dell'interessato di comparire in udienza, sicché la mancata traduzione o la mancata partecipazione a distanza, dell'indagato o dell'imputato detenuto o internato - anche in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice - che nell'atto di appello abbia tempestivamente richiesto di presenziare, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo, senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 44415 del 2013

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 6
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis
Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 101 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST.

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