Cass. civ. n. 388 del 10 gennaio 2023
Testo massima n. 1
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IRREGOLARITA' DI AMMINISTRATORI E SINDACI - DENUNCIA AL COLLEGIO SINDACALE - DENUNZIA AL TRIBUNALE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Provvedimenti ex art. 2409 c.c. - Reclamo - Decisione della corte d'appello - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 c.c., ancorché comportino la nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quello prescelto dall'assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà; ne consegue che la decisione resa dalla Corte d'appello sul reclamo nei confronti di detti provvedimenti non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechi condanna alle spese.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 111 com. 7
Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.