Cass. pen. n. 38802 del 16 ottobre 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA


Istanza di restituzione del bene confiscato con sentenza irrevocabile - Decisione di rigetto emessa senza formalità ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - Opposizione - Estensione del contraddittorio all'interessato - Necessità a pena di nullità assoluta - Fattispecie.


In tema di confisca, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca emesso senza formalità a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è necessario dare avviso della fissazione dell'udienza ad ogni soggetto interessato - per tale dovendosi intendere chi ha presentato l'istanza e chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene - a pena di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Fattispecie relativa ad ordinanza adottata in sede di opposizione, annullata dalla Corte per la mancata estensione del contraddittorio agli eredi del titolare dell'immobile confiscato in sede di cognizione).

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Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

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