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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 228 del 8 gennaio 2002

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 228 del 8 gennaio 2002

Testo massima n. 1

Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro [ nella specie preventivo ] la distrazione dall’azienda assoggettata al vincolo dei sottoprodotti dell’industria enologica, come le fecce e le vinacce vergini, provenienti dalla produzione del vino e destinati ad essere inseriti in un ulteriore processo di utilizzazione economica, in quanto il vincolo ricadente sull’azienda si estende automaticamente a tutti i beni del complesso aziendale, compresi prodotti e sottoprodotti.

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