Cass. pen. n. 1806 del 30 novembre 1967
Testo massima n. 1
La norma dell'art. 353 c.p. mira a tutelare il libero e normale svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private e quindi tende anche a garantire che il normale giuoco della concorrenza che sta alla radice degli incanti medesimi, non sia comunque alterato. Le condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice consistono nell'impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti: mentre l'impedimento si verifica quando la gara non può essere effettuata rimanendo deserta e l'allontanamento si concreta con il distogliere gli offerenti dalla gara, con il farli desistere o impedire di presentarsi, il turbamento si realizza quando non si impedisce lo svolgimento della gara, ma se ne altera comunque il normale svolgimento.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi