Cass. pen. n. 34519 del 8 agosto 2013

Testo massima n. 1


Non integra il delitto di turbata libertà degli incanti l'attività intimidatoria posta in essere nei confronti del curatore fallimentare al fine di impedire la vendita di beni di una società fallita, non essendo quest'ultimo, ma il giudice delegato, l'organo competente alla procedura finalizzata alla vendita.

Testo massima n. 2


Non integra il delitto di turbata libertà degli incanti la presentazione al giudice fallimentare di plurime istanze di sospensione della vendita di beni di una società fallita, presentate dall'amministratore della società medesima sia pure con intenti meramente dilatori. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che siffatta condotta processuale, in quanto espressione comunque del diritto della parte alla salvaguardia dei propri diritti in sede processuale, non concretizza nessuna delle condotte punite dall'art. 353 c.p.).

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