Cass. pen. n. 118 del 3 gennaio 2013
Testo massima n. 1
Non integra il tentativo di turbativa di pubblico incanto il deposito di documentazione viziata da falsità materiale, quando la stessa sia oggettivamente inidonea a dar luogo all'ulteriore sviluppo dell' "iter" procedimentale a causa di un'evidente irregolarità formale. (Fattispecie relativa alla presentazione della fotocopia alterata di un documento autentico, anzichè dell'originale della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara).
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