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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26809 del 8 luglio 2011

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26809 del 8 luglio 2011

Testo massima n. 1

Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta si sostanzia nell’alterazione del normale svolgimento della gara attraverso l’impiego dei mezzi tassativamente previsti, e tra questi la “collusione” va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il “mezzo fraudolento” consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l’evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo. [ Fattispecie nella quale è stata ravvisato il reato in questione nella condotta dei partecipanti a una gara pubblica che avevano presentato offerte omogenee, imputabili ad unico centro di interessi, calibrate sulla presunta media vincente e, quindi, capaci di influire sul calcolo della media, aumentando la possibilità di aggiudicazione della gara ].

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