14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6514 del 19 maggio 2000
Testo massima n. 1
Il notaio, in occasione della stipula del contratto «definitivo», ha l’obbligo, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 c.c., di informare gli acquirenti ove questi ultimi non ne siano già a conoscenza aliunde della eventuale circostanza per cui, trattandosi di compravendita di appartamento condominiale, lo stato giuridico di una cosa comune [ nella specie il cortile dell’edificio di cui faccia parte l’appartamento oggetto della compravendita ], sia mutato e la cosa in difformità rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto «preliminare», ed in deroga rispetto all’art. 1117 c.c. sia divenuta, in forza di un altro suo rogito, di proprietà esclusiva di un singolo soggetto [ nella specie, la società venditrice ]. Sotto un tal profilo, i riflessi di responsabilità conseguenti all’inadempimento di un tale obbligo non vengono superati dalla semplice circostanza per cui, in sede di contratto «definitivo», gli acquirenti dichiarino di accettare le tabelle millesimali allegate al predetto altro rogito in questione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]