Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6514 del 19 maggio 2000

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6514 del 19 maggio 2000

Testo massima n. 1

Il notaio, in occasione della stipula del contratto «definitivo», ha l’obbligo, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 c.c., di informare gli acquirenti ove questi ultimi non ne siano già a conoscenza aliunde della eventuale circostanza per cui, trattandosi di compravendita di appartamento condominiale, lo stato giuridico di una cosa comune [ nella specie il cortile dell’edificio di cui faccia parte l’appartamento oggetto della compravendita ], sia mutato e la cosa in difformità rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto «preliminare», ed in deroga rispetto all’art. 1117 c.c. sia divenuta, in forza di un altro suo rogito, di proprietà esclusiva di un singolo soggetto [ nella specie, la società venditrice ]. Sotto un tal profilo, i riflessi di responsabilità conseguenti all’inadempimento di un tale obbligo non vengono superati dalla semplice circostanza per cui, in sede di contratto «definitivo», gli acquirenti dichiarino di accettare le tabelle millesimali allegate al predetto altro rogito in questione.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze