Cass. pen. n. 38955 del 30 settembre 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE


Ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione nel merito - Decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità - Sussistenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Presenza di parti civili - Assenza di altre specifiche ragioni - Prosecuzione del giudizio - Esclusione - Ragioni.


È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui sono dedotte carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a una pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui, nelle more del giudizio di legittimità, sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione del reato, anche in presenza di parti civili, non potendosi ritenere che tale circostanza, in difetto di altre specifiche ragioni, integri di per sé un interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del processo penale. (In motivazione, la Corte, a titolo esemplificativo, ha indicato quale specifica ragione che impone la prosecuzione del processo, la necessità di decidere in ordine alla confisca).

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Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

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